
L’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti nell’ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Gli incentivi sono finalizzati a valorizzare le professionalità interne coinvolte nelle attività tecniche previste dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato I.10.
Le amministrazioni possono destinare agli incentivi risorse in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento.
Le risorse sono ripartite come segue:
• 80% destinato al personale che svolge le funzioni tecniche incentivabili;
• 20% destinato alle finalità previste dall’art. 45, comma 5, del Codice (beni e tecnologie funzionali all’attività tecnica, digitalizzazione, formazione specialistica, implementazione di banche dati e strumenti innovativi).
Sono incentivabili esclusivamente le attività individuate dall'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
A titolo esemplificativo rientrano tra le funzioni incentivabili:
• attività del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
• attività di collaborazione al RUP;
• programmazione della spesa per investimenti;
• redazione dei livelli progettuali;
• verifica e validazione dei progetti;
• predisposizione degli atti di gara;
• direzione dei lavori;
• direzione dell’esecuzione del contratto;
• coordinamento della sicurezza;
• collaudo;
• verifica di conformità;
• certificato di regolare esecuzione.
L’elenco delle attività incentivabili è tassativo e non può essere esteso a funzioni ulteriori.
Per i contratti di servizi e forniture gli incentivi possono essere riconosciuti soltanto nei casi in cui sia nominato il Direttore dell’Esecuzione (DEC), figura distinta dal RUP.
Tale condizione ricorre nei servizi e nelle forniture di particolare importanza individuati dall’art. 32 dell’Allegato II.14 al Codice.
In particolare, la nomina del DEC è richiesta:
• per servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000;
• oppure, indipendentemente dall’importo, nei casi caratterizzati da particolare complessità tecnica, tecnologica, organizzativa o gestionale.
Orientamento applicativo
L’art. 8 dell’Allegato I.2 e l’art. 114, comma 8, del Codice collegano la nomina del DEC ai casi individuati dall’art. 32 dell’Allegato II.14. In presenza del DEC risultano pertanto applicabili gli incentivi per funzioni tecniche anche ai contratti di servizi e forniture.
Possono beneficiare degli incentivi i dipendenti che svolgono le attività tecniche previste dall’Allegato I.10 e che siano formalmente individuati dall’amministrazione.
Tra i soggetti interessati rientrano, a titolo esemplificativo:
• RUP;
• collaboratori del RUP;
• Direttore dei lavori;
• Direttore dell’esecuzione;
• coordinatori della sicurezza;
• collaudatori;
• verificatori della conformità;
• ulteriori figure tecniche e amministrative coinvolte nelle attività incentivabili.
Le modalità di ripartizione delle risorse sono definite dall’amministrazione nell’ambito del proprio ordinamento.
Gli incentivi trovano applicazione anche nell’ambito dei contratti di concessione.
Orientamento applicativo
Il MIT, con parere n. 2445/2024, ha chiarito che il riferimento agli “enti concedenti” contenuto nell’art. 45 del Codice rende applicabile la disciplina degli incentivi anche alle concessioni. In tali casi la base di calcolo dell’incentivo è rappresentata dal valore della concessione.
Qualora l’amministrazione si avvalga di una Centrale Unica di Committenza (CUC), una quota dell’incentivo può essere destinata al personale della centrale, nel limite previsto dall’art. 45, comma 8, del Codice (massimo 25% dell’80%).
Non possono beneficiare degli incentivi:
• le attività meramente contabili, finanziarie o amministrative generali;
• i lavori, servizi e forniture acquisiti mediante sponsorizzazione;
• le opere pubbliche realizzate integralmente a spese del privato;
• i lavori e i servizi svolti in amministrazione diretta;
• i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici;
• gli affidamenti a società in house dell’Ente;
• i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza di cui all’art. 140 del Codice.
Orientamento applicativo
La Corte dei Conti Liguria, con deliberazione n. 77/2025/PAR, ha precisato che il regime incentivante, avente carattere eccezionale, non può essere esteso alle attività di natura esclusivamente finanziaria, contabile o amministrativa non espressamente ricomprese nell’Allegato I.10.
L’importo complessivamente percepito dal singolo dipendente a titolo di incentivi per funzioni tecniche non può superare il trattamento economico annuo lordo percepito.
Per le amministrazioni che adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), il limite è incrementato nella misura prevista dall’art. 45 del Codice (aumento del 15%).
La liquidazione degli incentivi è subordinata all’accertamento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili e alla verifica del raggiungimento dei risultati previsti.
Orientamento applicativo
Con parere n. 3761 del 19 novembre 2025 il MIT ha precisato che, qualora il responsabile competente alla liquidazione coincida con il soggetto beneficiario dell’incentivo, la verifica della sussistenza dei presupposti per l’erogazione deve essere effettuata da altro dirigente incaricato dall’amministrazione, al fine di garantire il principio di terzietà ed evitare situazioni di conflitto di interessi.
Analoga esigenza di terzietà è stata richiamata dall’ANAC con riferimento all’attestazione delle attività svolte dal personale dirigenziale.
Gli incentivi costituiscono una deroga al principio generale di onnicomprensività del trattamento economico.
Orientamento applicativo
Con Comunicato del Presidente ANAC approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025 è stato precisato, dopo l’approvazione del Correttivo al Codice, che gli incentivi possono essere riconosciuti anche al personale dirigenziale che svolga le attività tecniche previste dall’Allegato I.10 del Codice.
L’ANAC ha altresì evidenziato la necessità che l’attività di verifica e attestazione sia svolta da un dirigente diverso da quello beneficiario dell’incentivo, al fine di garantire imparzialità e assenza di conflitti di interesse.
L’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che le somme destinate agli incentivi siano comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Orientamento applicativo
La Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 103/2026, ha evidenziato che la disposizione non richiama espressamente l'IRAP tra gli oneri ricompresi nel fondo incentivi.
Secondo tale orientamento, l'IRAP dovrebbe trovare autonoma copertura all'interno del quadro economico dell’intervento, nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante.
Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non richiede più espressamente l’adozione di un regolamento quale presupposto formale per l’erogazione degli incentivi.
Resta tuttavia necessario che l’amministrazione individui, mediante un atto generale, i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di attribuzione degli incentivi, nel rispetto dell’art. 45 del Codice e della disciplina contrattuale applicabile.
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e di supporto operativo. Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei relativi allegati, della contrattazione collettiva applicabile e degli atti organizzativi adottati dall'Ente.
• Art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
• Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
• Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
• Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
• Comunicato del Presidente ANAC del 7 maggio 2025
• Parere MIT n. 2445/2024
• Parere MIT n. 3761/2025
• Corte dei conti Liguria, deliberazione n. 77/2025/PAR
• Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 103/2026
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