
Se l’uso dell’AI è rapidamente entrato a far parte della vita quotidiana, il suo uso nei contratti pubblici non fa differenza. La tentazione di farsi aiutare dalle nuove tecnologie per scrivere atti, relazioni e provvedimenti è forte ed è anche legittima, se si pensa a quanto tempo si potrebbe risparmiare. Ma cosa succede se uno strumento di Intelligenza Artificiale generalista commette un errore, ad esempio inventando o sbagliando il numero di una sentenza citata in una relazione? E soprattutto, un errore del genere può bastare a far annullare un'esclusione di un concorrente?
A queste domande ha risposto il TAR Marche (Ancona, Sez. I) con la sentenza del 1° giugno 2026, n. 758, aggiungendo un tassello fondamentale al dibattito sull'uso dell'algoritmo nella Pubblica Amministrazione.
La vicenda nasce dal ricorso di un operatore economico escluso da una procedura negoziata per mancanza di affidabilità, a causa di precedenti risoluzioni contrattuali. Tra i vari motivi di ricorso, l'operatore ha sollevato una questione decisamente moderna: ha accusato il RUP di aver utilizzato un'Intelligenza Artificiale non dichiarata e non controllata per redigere la propria relazione istruttoria.
La prova, secondo il ricorrente, stava nel fatto che le sentenze richiamate nell'atto erano inesistenti o del tutto inconferenti, e che le valutazioni sembravano stereotipate. Questo avrebbe violato il principio della "riserva di umanità", sancito dall'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Il Codice stabilisce regole chiare: le decisioni automatizzate devono essere conoscibili, non discriminatorie e, soprattutto, non esclusive. Deve cioè sempre esistere un contributo umano capace di controllare, validare o smentire l'output dell'algoritmo.
Il Consiglio di Stato lo ha ribadito più volte, l'uso dell'AI è legittimo solo se l'amministrazione non delega integralmente il proprio potere valutativo e discrezionale a una macchina, ma conserva l'effettivo controllo del procedimento.
Nel caso esaminato, però, il TAR Marche ha respinto il motivo di ricorso. I giudici hanno spiegato che una decisione è "completamente automatizzata" solo quando l'intervento umano manca del tutto (dall'input dei dati fino al provvedimento finale). L'eventuale uso dell'IA, come invece nel caso in questione, ha riguardato solo una parte della motivazione, la ricerca dei principi generali della giurisprudenza, mentre la concreta applicazione di quei principi e la decisione finale sono rimaste saldamente nelle mani del funzionario.
Come evidenziato dai giudici, usare l'IA per cercare precedenti giurisprudenziali è come chiedere a un assistente di studio o a un software di ricerca giuridica di trovare tutte le sentenze su un tema. È una modalità nuova rispetto alla vecchia ricerca cartacea ma non toglie la paternità dell'atto. Inoltre il TAR ha ricordato, con un pizzico di ironia, che i richiami giurisprudenziali errati o "selettivi" capitavano spesso anche prima dell'avvento dei computer.
Tuttavia, questa sentenza ci lascia tre lezioni cruciali su cui riflettere:
È esattamente per evitare situazioni come quella finita davanti al TAR Marche che abbiamo concepito AssistenteRUP.
Gli strumenti generalisti (come ChatGPT o simili) nascono per essere plausibili e fluidi nel linguaggio ma non hanno la precisione scientifica richiesta nel diritto amministrativo. Non sanno distinguere se una fonte è aggiornata o se una sentenza è stata superata.
L'AI di dominio, come quella su cui si basa il nostro assistente specialistico, è progettata con una logica opposta:
La "riserva di umanità" diventa quindi la garanzia che la tecnologia rimanga ciò che deve essere, ovvero un amplificatore dell'intelligenza e della responsabilità umana, al servizio del buon andamento della PA.
Assistente RUP è in fase di sviluppo e vogliamo condividere il nostro percorso con i professionisti della Pubblica Amministrazione. Unisciti alla nostra community per:
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