
La verifica dei requisiti dell’operatore economico non è un’attività che la stazione appaltante possa affidare all’esterno.
Con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, pubblicato da ANAC il 13 aprile 2026, l’Autorità ha chiarito che non è consentito affidare a operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali. Il chiarimento nasce da attività di vigilanza nelle quali è emerso che alcune stazioni appaltanti avevano stipulato contratti con soggetti privati per far acquisire documenti come casellari giudiziali e documentazione antimafia, poi utilizzati nelle verifiche di affidamento e di esecuzione.
Il messaggio, per chi si occupa di contratti pubblici, è netto: la verifica dei requisiti non è un servizio da appaltare all’esterno.
Il fondamento più forte del Comunicato sta nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, richiamata dalla stessa Autorità. ANAC afferma che la verifica dei requisiti dell’operatore economico, intesa sia come acquisizione documentale sia come successiva valutazione, è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione dell’attività provvedimentale che caratterizza la gestione degli affidamenti pubblici. Per questo, non può essere delegata a operatori economici privati.
Questo passaggio è particolarmente importante perché chiude un possibile equivoco pratico: non è solo la decisione finale a restare in capo all’amministrazione, ma anche la fase di acquisizione dei documenti che serve a fondare quella decisione.
La riserva in capo alla stazione appaltante, peraltro, non nasce con il Comunicato ANAC. Era già prevista dal Codice dei contratti pubblici. L’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce infatti che «l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace».
In altre parole, il soggetto chiamato a verificare è la stazione appaltante, non un operatore economico incaricato da essa.
ANAC è intervenuta dopo aver riscontrato, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza, anche ispettiva, che alcune stazioni appaltanti avevano affidato a operatori economici privati il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali. In concreto, la stazione appaltante stipulava un contratto con un soggetto privato, incaricandolo di interloquire con enti pubblici per ottenere documenti come casellari giudiziali e documentazione antimafia, poi utilizzati nelle verifiche in fase di aggiudicazione o nel corso dell’esecuzione del contratto.
ANAC considera questo modello non conforme per una ragione sostanziale: sposta all’esterno un’attività che appartiene al nucleo proprio della funzione pubblica di gestione dell’affidamento. La Delibera n. 116 richiama infatti l’obbligo di verifica in capo al RUP e alla stazione appaltante, nonché il divieto di esternalizzazione dell’attività di verifica dei requisiti generali.
Il Comunicato ANAC mette in evidenza anche due criticità molto concrete.
La prima riguarda l’identità del soggetto richiedente. Se i documenti risultano formalmente richiesti dalla stazione appaltante ma vengono, in realtà, acquisiti da un soggetto privato esterno, l’ente pubblico che rilascia la documentazione potrebbe non essere in grado di verificare chi sia il vero richiedente.
La seconda riguarda il trattamento dei dati. ANAC osserva che non appare chiaro se il titolare del dato, cioè l’operatore economico e i soggetti sottoposti ai controlli, sia pienamente consapevole del fatto che il trattamento venga svolto anche da soggetti diversi dalla stazione appaltante.
In sintesi, non si tratta solo di una questione organizzativa. È una questione di legittimità del processo, tracciabilità del soggetto che richiede i documenti e corretto trattamento delle informazioni.
Il chiarimento ANAC non si limita a vietare un modello organizzativo scorretto, ma richiama anche lo strumento corretto attraverso cui la verifica deve avvenire.
ANAC collega infatti espressamente la verifica dei requisiti all’utilizzo del FVOE 2.0, osservando che tale attività avviene mediante questo strumento, ormai vicino a una piena interoperabilità tra le banche dati. La pagina ufficiale dedicata al FVOE spiega che il sistema consente alle stazioni appaltanti di acquisire la documentazione a comprova dei requisiti, mentre gli operatori economici alimentano il fascicolo con i documenti di propria competenza.
Questo rende ancora più chiaro il punto: il percorso corretto non è costruire una delega contrattuale a un privato, ma usare il canale istituzionale previsto dall’ecosistema ANAC.
Per le amministrazioni, il chiarimento ANAC ha conseguenze pratiche immediate.
La prima è che non è legittimo affidare a un operatore economico privato il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali.
La seconda è che la stazione appaltante deve essere organizzata per svolgere direttamente questa attività, sia nelle verifiche in fase di aggiudicazione sia nei controlli sulla permanenza dei requisiti durante l’esecuzione, che il Comunicato richiama espressamente.
La terza è che il FVOE 2.0 va considerato come lo strumento di riferimento per gestire queste verifiche in modo coerente con il sistema digitale dei contratti pubblici.
Il rischio non è solo quello di un’irregolarità formale.
Se una stazione appaltante costruisce il proprio processo di verifica contando su un fornitore esterno per acquisire i documenti, fonda una parte essenziale della procedura su un modello che ANAC ha detto chiaramente di non ritenere ammissibile. La Delibera n. 116 descrive infatti come criticità l’affidamento a soggetti esterni di servizi di supporto al RUP aventi ad oggetto acquisizione documentale e verifica dei requisiti.
Per il RUP questo significa una cosa semplice: sulle verifiche non servono scorciatoie. Serve un processo interno corretto, presidiato e coerente con il quadro ANAC.
Alla luce del Comunicato n. 8/2026, il punto non è solo sapere che la verifica spetta alla stazione appaltante. Il punto è organizzarsi di conseguenza.
Questo significa evitare qualsiasi modello che affidi a soggetti privati esterni l’acquisizione documentale dei requisiti; strutturare internamente ruoli, responsabilità e flussi di verifica; utilizzare correttamente il FVOE come canale operativo naturale della verifica; considerare la verifica dei requisiti come parte centrale della procedura, non come un’attività accessoria da demandare all’esterno.
Con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, ANAC ha fissato un punto fermo: la stazione appaltante deve verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari e non può affidare a operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione.
Questo orientamento è coerente con la Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, che qualifica la verifica dei requisiti come attività riservata alla stazione appaltante, e con l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, che assegna espressamente all’organo della stazione appaltante il compito di verificare i requisiti prima di disporre l’aggiudicazione.
Per i RUP e per le stazioni appaltanti il messaggio è molto chiaro: la verifica dei requisiti è una funzione pubblica essenziale. Può essere resa più ordinata da strumenti e processi migliori, ma non può essere delegata a un privato.
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